Ecobonus 110%

Negli ultimi giorni un argomento di cui si sta discutendo circa il settore immobiliare è l’eco bonus al 110%: una misura di sostegno per tutti coloro i quali decidano di ristrutturare le proprie abitazioni oppure le proprie imprese.

Vediamo nello specifico in cosa consiste e quali sono le novità.

Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il super bonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Gli interventi che sono considerati coperti dal bonus in questione sono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro esterno di un edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda)
  • interventi su parti comuni di edifici, edifici unifamiliari o unità abitative indipendenti per sostituire impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A)
  • interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche
  • interventi di aumento dell’efficienza energetica, con installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, una novità introdotta dopo l’approvazione del decreto rilancio

Quali sono invece le tipologie di immobili che rientrano all’interno del regolamento dell’eco bonus 110%?

Si può richiedere per tutti i lavori effettuati su prime case, ma anche su seconda abitazione e villette a schiera grazie all’estensione effettuata sul primo decreto rilasciato.

Diversamente sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)

Vediamo ora nello specifico quali sono i soggetti beneficiari

Riferendoci alla versione ufficiale, coloro i quali potranno avvalersi dell’eco bonus al 110% sono nello specifico:

  • condomini
  • persone fisiche, per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (con anche un riconoscimento delle detrazioni per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio)
  • organizzazioni di utilità sociale, di volontariato e promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente a lavori destinati a immobili adibiti a spogliatoi)
  • istituti autonomi case popolari
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Attenzione però alle date!

Per usufruire del bonus, i lavori andranno effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Inoltre, l’eco bonus al 110% sarà concesso solo a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).